Nel caso in cui il contribuente possegga degli immobili che ha dato in locazione, e per i quali ha scelto di optare per il regime della cedolare secca (ovvero, per un regime agevolato di tassazione separata dal reddito da affitto, con aliquota del 10% o 21%, a seconda che si tratti di locazione a canone concordato o libero), il contribuente stesso non perde il diritto alla detrazione del 50% delle spese per la ristrutturazione.
Tuttavia, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come per poter far valere la detrazione, è comunque necessario che il contribuente disponga di altri redditi sottoposti a Irpef, diversi da quelli che risultano essere derivanti dalla locazione degli immobili per cui ha scelto di optare per il regime fiscale della tassazione separata con cedolare secca.
In termini meno sintetici, ipotizzando che nell’anno d’imposta il contribuente debba versare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) su altri redditi (si ipotizzi, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di capitale o ancora altri redditi fondiari), il contribuente stesso potrà esercitare il diritto a fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Di contro, nel caso in cui lo stesso contribuente non abbia altri redditi che siano imponibili ai fini Irpef, ma disponga solamente di quelli per i quali ha scelto di optare per la cedolare secca, non potrà fruire dell’agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. In questo caso, infatti, risulta evidente come manchi un requisito fondamentale, quale quello della “capienza” fiscale per accogliere la detrazione.