L’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione ha di fatto riaperto il dibattito sulle differenze tra firma elettronica e firma elettronica avanzata. È il DPCM del 23 febbraio 2013 a disciplinare le regole tecniche che riguardano la generazione, l’apposizione e la verifica della firma elettronica avanzata, attraverso l’intervento di certificatori qualificati. Le disposizioni attese dal decreto sono quelle che l’art. 71 del CAD presentava come lacunose: il decreto, infatti, getta le basi operative delle nuove attività che riguardano la digitalizzazione del sistema di interscambio (SDI).
Firma elettronica: 4 casi distinti
Il Codice dell’Amministrazione Digitale distingue fra quattro differenti tipologie di firma. La firma elettronica semplice è quella che corrisponde a una serie di dati in forma elettronica, utilizzati come identificativo a livello informatico. La firma elettronica semplice ha scarso valore legale.
La firma elettronica avanzata, invece, consente di collegare il documento informatico al firmatario, creando una connessione univoca tra documento firmato e firmatario. Questa categoria di firma consente al firmatario di ottenere il controllo esclusivo sul documento, in modo tale da poter verificare se i dati inseriti siano corretti o se siano stati modificati successivamente.
La firma elettronica qualificata deriva direttamente dalla firma elettronica avanzata. A differenza di questa, la firma elettronica qualificata è dotata di un certificato qualificato e di un dispositivo con il quale apporre la firma.
Tra le altre sottocategorie di firma elettronica avanzata, vi è anche la firma digitale. In questo caso, il certificato qualificato è accompagnato da due chiavi crittografiche con le quali si verificano la provenienza e l’integrità del documento informatico o di un insieme di essi.
Firma elettronica, quale validità legale?
La definizione di firma elettronica è conforme a quella contenuta nella direttiva europea. La scelta di uniformare il concetto di firma digitale nasce dall’esigenza di riordinare tutta la serie di evoluzioni tecnologiche che hanno reso possibile la dematerializzazione documentale.
È l’articolo 21 del CAD a sancire il valore probatorio del documento informatico cui è stata apposta la firma digitale. Le caratteristiche in seno a ogni documento sono specificate proprio dal Codice, che ne elenca le condizioni di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La validità legale del documento informatico è invece stabilita dal comma 2 dell’art. 21 del Codice, in conformità all’art. 2702 del Codice Civile.